Le Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione del TEG sono vincolanti per tutti i rapporti sorti dopo il 2010
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Tribunale di Treviso, 27 ottobre 2014 

Con la pronuncia in commento, intervenuta il 27/10/2014, il Tribunale di Treviso ha aggiunto un ulteriore tassello alla tesi che vuole che nei rapporti di conto corrente sorti prima del 2010, non è possibile tener conto – ai fini della rilevazione dell’usurarietà dei tassi – delle c.d. commissioni di massimo scoperto.

L’assunto pronunciato dal Giudice Trevigiano rappresenta il punto di arrivo di alcune considerazioni giuridiche, che la giurisprudenza di merito ha iniziato a condividere da qualche anno a questa parte.

Sul piano normativo, la pronuncia in commento si inserisce nel solco tracciato dal D.L. 185/2008 (convertito nella L. 2/2009), che ha cambiato l’assetto delle modalità di rilevazione dei tassi medi della Banca d’Italia, includendo, ma solo a far data dall’entrata in vigore della predetta legge, anche le commissioni di massimo scoperto.

Partendo dall’esame della suddetta normativa, il Giudice del Tribunale di Treviso ha quindi sostenuto che: “la commissione di massimo scoperto costituisce una componente a titolo di corrispettivo dovuto alla Banca per la messa a disposizione di un determinato importo, avente una valida ratio e compatibile con l’esercizio dell’autonomia contrattuale delle parti, a condizione che essa sia determinata”.

Dunque, precisa il Giudice adito, la rilevazione della “soglia usuraria, in via transitoria, soggiace alla metodica di rilevazione fissata in precedenza dai decreti ministeriali che recepiscono le rilevazioni trimestrali della Banca d’Italia, fino al periodo in cui la rilevazione del tasso effettivo globale medio non abbia seguito le nuove disposizioni onnicomprensive di cui all’incipit del comma 2 (dell’art.2, L.2/2009)”.

E ciò, in quanto “la disciplina transitoria, verso il nuovo assetto “all-inclusive” è contenuta nell’art. 2-bis, comma 2, della L. n. 2 del 2009, che stabilisce che “il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all’applicazione dell’articolo 2 della L. 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 c.p., oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolata dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizione”.

In altre parole: “per accedere alla tesi sostenuta dall’attore occorrerebbe discostarsi dalle rilevazioni del tasso effettivo globale di cui ai decreti ministeriali (pena altrimenti il confronto tra dati non omogenei), rivedendolo in aumento in forza dell’inclusione nel TEG del valore medio nazionale delle commissioni di massimo scoperto, per poi comparare i numeri così ottenuti con i tassi “all inclusive” di cui art. 644 cp”.

Orbene, a parere di scrive, la pronuncia del Tribunale Veneto, accodandosi alle recenti pronunce di merito delle varie corti italiane, esprime un principio giuridico di non poco conto, laddove sostiene che “per una corretta ricostruzione del saldo si deve tener conto delle istruzioni della Banca d’Italia”.

Articolo tratto da

iusletter

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