Lunghi passi in avanti per la riforma dei compro oro
esame OAM, KRADIOS, cambiavalute

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Con la legge di delegazione europea 2015 che contiene le linee guida necessarie al recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio,  il restyling del comparto si fa sempre più vicino. Le nuove misure, volte alla piena tracciabilità delle operazioni di compravendita dell’oro ed alla rapida acquisizione dei dati da parte delle forze di polizia, sono ancora tutte da scrivere, ma sul tavolo tecnico campeggiano già numerose proposte.
Cambiano le regole per i compro oro. Attesa da due anni, è in arrivo per il comparto una normativa più stringente che prevedrà chiare misure in materia di tracciabilità degli oggetti commercializzati e di antiriciclaggio.
È quanto si attende dopo l’approvazione definitiva della legge di delegazione europea 2015 (ddl n. 2345) che, attesa a breve in Gazzetta Ufficiale, reca le linee guida necessarie al recepimento della direttiva (UE) 2015/849, meglio nota come IV Direttiva antiriciclaggio, per contrastare le infiltrazioni criminali ed il reimpiego di risorse di provenienza illecita.
La vera sfida sarà affidata al tavolo tecnico che, dopo l’ok definitivo dell’Esecutivo, avrà il compito di mettere a punto tutte le misure di tracciabilità e di antiriciclaggio attuative della delega in ottemperanza agli indirizzi europei e non è escluso che l’intervento normativo possa contemperarsi con i contenuti del testo del disegno di legge n 237 del 2013 ancora al vaglio delle Commissioni parlamentari.
In particolare, la legge delega europea prevede che il Governo predisponga una disciplina organica di settore idonea a garantire trasparenza e tracciabilità:
(i) delle operazioni di acquisito e di vendita di tali oggetti;
(ii) dei mezzi di pagamento utilizzati quale corrispettivo per l’acquisito o la vendita degli stessi;
(iii) delle relative caratteristiche identificative.
Gli interventi di riforma auspicati dalla legge delega rispondo all’esigenza, ormai condivisa dall’Esecutivo, di potenziare il monitoraggio ed il contrasto dei fenomeni criminali connessi o riconducibili alla compravendita all’ingrosso e al dettaglio di oggetti in oro e preziosi, tra cui il riciclaggio di denaro ed il reimpiego di proventi di attività illecite.
Attualmente, invero, l’operatività dei compro oro è sottoposta esclusivamente all’approvazione della Questura competente per territorio di appartenenza, in base all’art. 127 del Testo Unico di pubblica sicurezza (Tulp). Non è invece previsto il rispetto dei rigidi dettami che in forza del D.Lgs. n. 231/2007 gravano sugli operatori professionali, imponendo loro l’obbligo di registrazione (art. 36), quello di adeguata verifica (art. 15) e quello di segnalazione delle operazioni sospette (art. 41).

Maggiori tutele per i compro oro

Sul punto, è verosimile prevedere che proprio l’equiparazione agli operatori professionali, soggetti altresì agli obblighi normativi della legge n. 7 del 2000 (“Nuova disciplina dell’oro”) e autorizzati ad operare dalla Banca d’Italia, possa rappresentare la strada giusta per garantire l’estensione al comparto di un regime normativo più stringente e, per l’effetto, offrire ai compro oro maggiori tutele in materia di tracciabilità delle operazioni e degli oggetti commercializzati.
Di rilievo, inoltre, appare l’opzione di estendere loro la disciplina antiriciclaggio e, conseguentemente, tutti gli obblighi legati all’adeguata verifica della clientela, alla registrazione
ed alla segnalazione delle operazioni sospette.
Pur essendo auspicabile in via precauzionale, i compro oro non sono neppure tenuti a redigere con i cliente un atto di compravendita o a fotografare l’oggetto acquistato a meno che la licenza non contenga in proposito una previsione ad hoc in tal senso. Ai sensi dell’art. 247 del Tulps, infatti, il compro oro è oggi tenuto solo ad identificare il cedente tramite il proprio documento d’identità, ad annotare la data dell’operazione intercorsa ed a descrivere gli oggetti acquistati e il prezzo pattuito.
Ai fini della tracciabilità degli oggetti ceduti a questi operatori, non è da escludere che si arrivi all’istituzione di quell’apposito registro telematico degli operatori, già auspicato dal disegno di legge n. 237 del 2013, mediante il quale consentire l’archiviazione di informazioni e documentazione dettagliati relativi all’operazione di compravendita entro il termine di 24 ore dall’intervenuto scambio.
La previsione di una piattaforma digitalizzata – in aggiunta o in sostituzione del registro cartaceo sinora esistente – garantirebbe, infatti, maggiore trasparenza nelle operazioni e permetterebbe la loro emersione in tempo reale.
Tra gli obiettivi della legge di delegazione europea, anche la previsione di interventi normativi idonei a garantire anche la tempestiva disponibilità delle informazioni alle forze di Polizia, a supporto delle rispettive funzioni istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici nonché al fine di contrastare il fenomeno del riciclaggio di denaro frutto di attività illecite.
All’uopo potrebbe mutuarsi la previsione contenuta nel Ddl n. 237 in virtù della quale i compro oro sarebbero tenuti ad inviare presso le Questure di appartenenza, entro le 24 ore dall’acquisito:
a) i dati anagrafici e fiscali del venditore unitamente alla fotocopia del suo documento d’identità;
b) la data dell’operazione;
c) la foto e la descrizione dell’oggetto compravenduto;
d) la copia della ricevuta d’acquisto;
e) l’indicazione delle modalità di pagamento.

Tutele dei contribuenti

La riforma dei compro oro non dovrà dimenticare la tutele dei contribuenti. Al fine di consentire loro di verificare la congruità dei prezzi operati dai commercianti per l’acquisito dell’oro, sarebbe opportuno introdurre a carico degli operatori l’obbligo di collocare nei propri esercizi bilance sempre in vista e garantire la pubblicazione sui siti internet delle Camere di Commercio del “borsino dell’usato” quotidianamente aggiornato.

Registro dei compro-oro

La tenuta del Registro dei compro-oro verrà affidata all’OAM (Organismo agenti e mediatori)
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