Nuovi sviluppi del decreto legislativo 141

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La 6ª Commissione permanente, Finanze e Tesoro, presiduta dal Senatore Mario Baldassari, nella sua 364ª seduta (del 10/07/2012) e alla presenza del sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Vieri Ceriani, in sede consultiva, ha ripreso l’esame sospeso nella seduta del 4 luglio scorso dello “Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività e dei mediatori creditizi (n. 486)” (Parere al Ministro per i rapporti con il* Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, commi 3 e 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88. Esame e rinvio).

Il presidente *Baldassarri ha comunicato che sono pervenute alla Commissione da parte di numerosi soggetti note scritte contenenti proposte di modifica al testo del provvedimento in titolo.

Ha rivolto quindi al relatore l’invito a procedere a un’analisi della documentazione acquisita per riferire successivamente su di essa alla Commissione, per orientarne al meglio i lavori in sede di valutazione del parere.

Il relatore Rosario Giorgio Costa (PdL) assicura la propria piena disponibilità a procedere nei termini indicati dal presidente, sottolineando che la materia in esame merita la massima attenzione da parte della Commissione. Si riserva infine di acquisire anche l’orientamento del Governo sulle proposte di modifica trasmesse alla Commissione.

Intervenendo nella discussione generale, il senatore Adriano Musi (Pd) si sofferma sul fatto che “il provvedimento in esame introduce l’obbligo del monomandato per gli agenti in attività finanziaria, superando il previgente regime, basato invece sull’opposta previsione del plurimandato. Dopo aver osservato che tale scelta normativa va nella direzione esattamente opposta rispetto alle modifiche concernenti l’intermediazione in campo assicurativo, con il superamento del vincolo di esclusiva, richiama criticamente il fatto che lo schema di decreto legislativo nega agli agenti il diritto alla corresponsione della indennità di fine rapporto, nei confronti degli intermediari finanziari con i quali si sia avuta la cessazione del rapporto contrattuale. Dopo aver espresso le proprie perplessità circa il fatto che una simile previsione possa essere contenuta nella direttiva a suo tempo recepita, ritiene che sarebbe opportuno inserire nel parere una sottolineatura critica in relazione a tale questione, senza voler sindacare nel merito la scelta di introdurre il vincolo del monomandato”.

Il seguito dell’esame è stato quindi rinviato.

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