Nuovo arresto sul tema di usura e sommatoria degli interessi
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Trib. Milano, 27 ottobre 2015, n. 11997

Il tribunale di Milano nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, si è di nuovo espresso – in maniera lapidaria – sul tema della sommatoria fra tasso di mora e tasso corrispettivo, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia anti-usura.

Nel caso di specie, la società attrice conveniva in giudizio un istituto di credito chiedendo la condanna di quest’ultimo alla restituzione di somme pagate in forza di due distinti contratti di mutuo.

In particolare, parte attrice assumeva che, in relazione ad entrambi i rapporti, risultavano corrisposti interessi usurari (per oltre € 100.000,00) che sarebbero stati espressamente contrattualizzati e che pertanto i mutui avrebbero dovuto essere considerati gratuiti ex art. 1815, 2° co., c.c., con conseguente obbligo restitutorio da parte della banca.

Stante la ritenuta infondatezza delle pretese avversarie, il Giudice Unico non dava neppure corso ad attività istruttoria e rinviava all’udienza ex art. 281 sexies c.p.c., dello scorso 27.10.2015, ove si pronunciava rigettando in toto le domande attoree.

Il magistrato ha motivato la propria decisione partendo da un dato incontrovertibile, ovverosia l’errore interpretativo derivante dall’errata interpretazione (su cui si innesta un contenzioso spesso seriale) dell’ormai nota sentenza n. 350/2013 della Suprema Corte.“ (omissis) premesso, infatti, come l’attrice mai abbia sostenuto come il tasso convenzionale concordato per gli interessi corrispettivi oltrepassasse il tasso soglia in materia di usura, la contestazione è stata formulata pretendendo di sommare a tale tasso convenzionale pattuito il tasso concordato per gli interessi moratori e in tal modo, facendo richiamo ad alcuni precedenti giurisprudenziali, evidenziando come la sommatoria dei due tassi di interesse risultasse superiore al tasso soglia in materia di usura (omissis)”

Entrando nel merito della tematica del c.d. “cumulo degli interessi” prosegue il magistrato evidenziando: “(omissis) in sostanza, quindi, un cumulo del tasso corrispettivo e del tasso di mora potrebbe rilevare non in riferimento a una teorica somma numerica di detti tassi da raffrontarsi con il tasso soglia (come invece sostenuto dalla difesa attorea), ma al più con riferimento alla concreta somma degli effettivi interessi (corrispettivi e di mora) conteggiati a carico del mutuatario, al fine di verificare se il conteggio complessivo degli interessi applicato in seguito all’inadempimento del mutuatario e alla conseguente applicazione degli interessi di mora, sommati agli interessi corrispettivi, determini un importo complessivo a titolo di interessi che, rapportato alla quota capitale, comporti in termini percentuali un superamento del tasso soglia (omissis)”

Con riferimento, poi, alle contestazioni in merito al piano di ammortamento “alla francese”– che  a detta dell’attrice nasconderebbe una prassi anatocistica non pattuita ed illegittima – il G.U. ha chiarito che “(omissis) tale doglianza, che richiama alcuni isolati precedenti giurisprudenziali, nasce da un equivoco nella scomposizione della struttura dei contratti di mutuo con ammortamento alla francese, in quanto tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull’intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell’importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l’effetto anatocistico contestato. Nè può parlarsi di previsione contrattuale di un cumulo tra l’interesse corrispettivo e quello moratorio, con conseguente anatocismo illegittimo, con riferimento all’addebito di interessi moratori su rate scadute, ma non tempestivamente pagate (omissis)”.

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