Cassazione, 15 ottobre 2014, n. 3632
Tramite la sentenza oggetto di esame, la Suprema Corte – confermando un orientamento ormai consolidato – ha osservato come, nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte di contestazioni specifiche dell’attore circa la determinazione del saldo debitore, sia onere dell’istituto di credito produrre gli estratti periodici del conto corrente. Infatti, in sede di opposizione, il saldaconto certificato è inidoneo a provare la pretesa creditoria della banca, “in quanto atto unilaterale proveniente dal creditore ed avente valenza probatoria soltanto eccezionalmente ai fini del conseguimento del decreto ingiuntivo (…) che può assumere rilievo solo come documento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi”. Irrilevante, secondo i giudici di legittimità, è la clausola, contenuta nei contratti di conto corrente, secondo la quale i lbri e le scritture contabili della banca fanno piena prova nei confronti del correntista.
Di contro, gli estratti conto periodici sono documenti contabili analitici e, pertanto, tali da certificare in dettaglio le movimentazioni attive e passive intervenute durante il rapporto e, conseguentemente, idonei a provare il saldo finale.