Sindaci fuori dalle srl. Subito

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Tutti i sindaci nominati nelle srl, esclusivamente a causa del capitale sociale pari o superiore a 120 mila euro, possono essere revocati da subito dall’assemblea. La sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore costituisce, infatti, una giusta causa di revoca.

Fra le pieghe del decreto 91-2014 approvato dal senato e confermato dalla camera spuntano, infatti, due righe che consentono alle srl che vertano nella situazione dianzi evidenziata di far cessare, con effetto immediato, l’incarico dell’organo di controllo o del revisore.

La posizione dei revisori

Circa i revisori, l’emendamento governativo appare del tutto pleonastico stante le espresse previsioni dell’art. 4 lett. i) del dm 261/12, ai sensi del quale la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge, costituiscono una giusta causa di revoca del revisore.

Anche la procedura è tratteggiata nel regolamento ministeriale, nel cui art. 3 si dispone che il cda comunica per iscritto al revisore legale o alla società di revisione legale la presentazione all’assemblea della proposta di revoca per giusta causa, esplicitandone i motivi. L’assemblea, si legge ancora nel dm 261, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione e sentito l’organo di controllo (ovviamente se nominato) anche in merito alle predette osservazioni, revoca l’incarico.

La posizione dei sindaci ante modifica

Più articolata era la posizione dei sindaci o del sindaco unico (con o senza funzioni di revisione legale dei conti). L’art. 2400 c.c. prevede, infatti, che essi restino in carica per tre esercizi, mentre le situazioni di decadenza (art. 2399 c.c.) e di revoca (art. 2400, comma 2), riguardano la sfera soggettiva o operativa dell’organo di controllo (es. situazioni di ineleggibilità sopravvenute, reiterate mancate partecipazioni ai cda, mancato esercizio dei poteri di vigilanza).

Da ciò derivava, come sostenuto da dottrina pressoché unanime in queste settimane e dalla prassi professionale (si veda massima n. 2/2014 del Notariato di Roma), che la cessazione anticipata non poteva essere legata ad altre situazioni inerenti alla sfera societaria come, ad esempio, il venir meno del legame della nomina al capitale sociale. Ne conseguiva che, nonostante la novella dell’art. 2477 c.c., per i sindaci delle srl si paventava una cessazione solo al termine dell’incarico triennale.

 

Le recenti modifiche legislative

Con la modifica in commento, di contro, anche per i sindaci si prevede la possibilità di una revoca immediata per giusta causa, subordinata alla espressa richiesta in tal senso del cda all’assemblea. Ciò che rimane dubbio è se tale causa di revoca, a seguito di espressa disposizione legislativa si produca per effetto della mera delibera assembleare (come il dettato normativo farebbe supporre) o se, anche in questi casi continui a essere valido il comma 2° dell’art. 2400 c.c., che nel caso di revoca per giusta causa chiede pur sempre l’approvazione con decreto del Tribunale.

La ratio che sottende il comma 2 dell’art. 2400 c.c. è quella di chiedere al Tribunale di pronunciarsi sulla legittimità dei motivi per cui si è resa necessaria la revoca, necessità che, nel caso di specie non dovrebbe sussistere in relazione alla specifica previsione di legge della giusta causa di revoca.

Tuttavia, la mancata espressa esclusione, nell’ambito della norma transitoria, dell’intervento del Tribunale lascia ancora aperta la questione de quo, facendo propendere per la necessità, anche in questo caso, del decreto del tribunale. A riguardo sembra potersi ritenere che l’intervento del Tribunale, (se richiesto), risulterà semplicemente finalizzato ad analizzare che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo fosse legato esclusivamente all’ammontare del capitale sociale.

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