Usura nel contratto di mutuo: ultime novità dai Tribunali di merito

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A tenere banco in questo ultimo periodo nelle aule dei Tribunali italiani è la questione dei tassi di interesse applicati ai contratto di mutuo. Da un lato c’è ci chi vuole che ci si fermi alla valutazione del tasso di mora di per sé al di sopra del tasso di usura consentito, e chi invece vuole ricomprendervi anche gli interessi corrispettivi. Si registra infatti un doppio fronte di pretese dei clienti di vedersi restituiti gli interessi pagati su mutui in quanto quelli moratori sarebbero usurari.

Le recenti sentenze di tribunali di merito confermano che i tassi moratori promessi in contratto non vanno sommati aritmeticamente con quelli degli interessi corrispettivi. Provvedimenti che bocciano così le aspettative dei clienti di rivalersi nei confronti delle banche che avrebbero applicato tassi usurari sui prestiti ipotecari. Tra gli ultimi provvedimenti in ordine di tempo si registra quello del Tribunale di Verona, Terza Sezione civile, sentenza 30 aprile 2014 dottor Andrea Mirenda, che ha definito come “tasso creativo” quello derivante dalla sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso moratorio per giungere a confermare che questo tasso complessivo non può assolutamente essere confrontato con la soglia d’usura in quanto questa, in base alle istruzioni di Banca d’Italia, non tiene conto – correttamente, secondo il Tribunale scaligero – degli interessi di mora sul mutuo. Operando il confronto si paragonerebbero due dati disomogenei.

Sull’impossibilità nel mutuo di sommare i tassi d’interesse corrispettivi con quelli moratori si è espresso anche il Tribunale di Milano (ordinanza del 22 maggio scorso) che ha rigettato l’opposizione all’esecuzione immobiliare avanzata da una cliente ribadendo che la tesi della sommatoria tra i due tassi non è fondata. Il Tribunale di Milano ha sottolineato che la sentenza della Cassazione 350\2013 non ha affermato che i due tassi debbano essere sommati, essendosi limitata a sostenere un diverso principio – condiviso dal giudice milanese – secondo cui anche i tassi moratori, singolarmente considerati e non sommati ai corrispettivi, devono rispettare la soglia d’usura.

Dato quindi per assodato che i tassi di mora – singolarmente considerati e non sommati con quelli corrispettivi – sono rilevanti ai fini dell’usura, si segnala un’ordinanza depositata il 13 maggio scorso dalTribunale di Padova che, dopo aver ribadito che i tassi moratori sono rilevanti ai fini dell’usura, ha stabilito che in caso di usurarietà dei soli interessi di mora vanno restituiti tutti gli interessi: moratori e corrispettivi, anche se questi ultimi sono inferiori alla soglia d’usura. Il Tribunale patavino ha motivato questa conclusione osservando che l’articolo 1815, comma 2, del Codice civile stabilisce che «se sono convenuti tassi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi». I giudici veneti, quindi, non fanno alcuna distinzione tra tassi corrispettivi e moratori e quando sono usurari soltanto i moratori si devono azzerare tutti gli interessi.

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