E’ valido il contratto di finanziamento privo della sottoscrizione del funzionario della banca

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SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO DEL 4/8/2014

Il Tribunale di Milano viene chiamato a pronunciarsi nell’ambito di un contenzioso, nato da un’ opposizione a decreto ingiuntivo,  tra una banca e i fideiussori di una società alla quale era stato concesso, a suo tempo,  un finanziamento.

Tra le varie eccezioni sollevate dagli opponenti vi è il difetto di forma scritta proprio del contratto di finanziamento , essenso questo privo della sottoscrizione del funzionario della banca .

Su punto si rammenta ai Lettori che le disposizioni del T.U.B., in particolare l’art. 117, prevedono per i contratti bancari la forma scritta ad substantiam a pena di nullità rilevabile solo dal cliente (c.d. nullità relativa).

Nel caso di specie i fideiussori contestavano la circostanza per la quale agli atti del giudizio risultasse una copia del predetto contratto portante la dicitura “per la Banca”  munita unicamente della sottoscrizione del cliente, e priva, invece, della firma da parte del funzionario della Banca.

Il Tribunale di Milano risolve la questione sostenendo che vi è una presunzione secondo la quale la postilla “per la Banca” presuppone che, all’atto della conclusione del contratto, sia stata consegnata al cliente una analoga copia contenente la sottoscrizione del cliente stesso.  I giudici milanesi  aggiungono, inoltre, che la produzione in giudizio da parte dell’Istituto di credito della copia sottoscritta dal cliente conferma la volontà di avvalersi della scrittura contrattuale, volontà che emergeva già dall’invio periodico degli estratti conto che dimostravano l’applicazione delle condizioni contenute proprio nel regolamento negoziale in atti.

Il Tribunale di Milano, conformandosi a precedenti pronunce della Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. II, 17 ottobre 2006, n. 22223), ha ritenuto quindi il contratto di finanziamento pienamente valido e ha conseguentemente rigettato l’opposizione.

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