Valore probatorio degli estratti conto e conseguenze della tardiva contestazione

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Tribunale Milano, 13 maggio 2014

Viene segnalata la sentenza in commento, ottenuta dallo studio nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto – tramite la stessa – il Tribunale di Milano ha confermato l’orientamento ormai uniforme della giurisprudenza in punto di onere alla prova, con riguardo ai crediti fatti valere dalle banche.

E’ pressoché usuale che, a fronte della notifica di un ricorso monitorio, i debitori eccepiscano la carenza di valore probatorio dell’estratto certificato ai sensi dell’art. 50 T.U.B. e chiedano, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Il giudice milanese, a fronte di una doglianza di tal genere, ha evidenziato come la produzione integrale degli estratti conto, anche solo nell’ambito del giudizio ordinario, sia idonea a superare qualsiasi contestazione. Si legge, infatti, “In ordine all’eccezione di difetto di prova documentale circa la pretesa creditoria della banca, non solo la produzione effettuata in sede monitoria si palesava certificazione rispettosa del disposto di cui all’art. 50 TUB (…) ma tale produzione risulta ulteriormente integrata in questa sede dagli estratti conto completi (…)”. Poiché parte debitrice negava altresì di aver mai ricevuto gli estratti conto periodici e, conseguentemente, contestava la validità di alcune operazioni contabili, il Tribunale ha aggiunto che “La circostanza che tali estratti conto, già tempestivamente trasmessi alla società correntista, non siano stati dalla stessa contestati nel termine di cui all’art. 1832 c.c. (onere sulla stessa incombente), comporta la decadenza della stessa (e del garante) da tardive contestazioni in ordine a operazioni di bonifico”.

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