Sanzioni per l’inosservanza di regole operative
Il difficile governo in banca uic

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La Banca d’Italia impone una o più penali alle controparti che – ai sensi delle “Condizioni generali” e/o dei contratti quadro disciplinanti le operazioni di politica monetaria e del “Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento” – non rispettino i seguenti obblighi, previsti dalle Regole per l’attuazione della politica monetaria:

  1. a)  per quanto riguarda le operazioni temporanee e gli swap in valuta a fini di politica monetaria, l’obbligo di garantire e regolare adeguatamente l’importo assegnato nel corso dell’intera durata di una specifica operazione, incluso ogni importo in essere di una specifica operazione in caso di estinzione anticipata disposta dalla Banca d’Italia rispetto alla durata residua dell’operazione;
  2. b)  per quanto riguarda la raccolta di depositi a tempo determinato, le operazioni definitive e l’emissione di certificati di debito della BCE, l’obbligo di regolare l’operazione;
  3. c)  per quanto riguarda l’utilizzo di attività idonee, l’obbligo di stanziare o usare esclusivamente attività idonee e di osservare le regole per l’uso delle stesse previste nelle Regole per l’attuazione della politica monetaria, e recepite nel “Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento” nonché nel Capitolo IV della presente Guida;
  4. d)  per quanto riguarda il tempestivo rimborso alla Banca d’Italia delle somme dovute per il pagamento di flussi di cassa negativi derivanti da attività idonee negoziabili costituite in garanzia, gli obblighi di pagamento previsti dal “Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento”, nonché dal par. V.1.1 del presente Capitolo.

Se una controparte non rispetta uno degli obblighi di cui ai punti a), b), c) la Banca d’Italia applica una penale calcolata come di seguito specificato.

Nel caso di primo e secondo inadempimento che si verifichino entro un arco temporale di 12 mesi, le penali saranno calcolate in base al tasso di rifinanziamento marginale registrato al momento dell’inadempimento, aumentato di 2,5 punti percentuali.

Nel caso di violazione dei limiti di utilizzo di strumenti di debito non garantiti (uncovered) emessi da un ente creditizio o da altri soggetti con cui tale ente abbia stretti legami, il periodo di grazia di sette giorni si applica nei casi in cui la violazione sia determinata da una variazione della valutazione di tali strumenti o del valore totale del pool di garanzie. Il periodo di grazia non si applica nei casi in cui la violazione del limite di utilizzo derivi dal conferimento in garanzia dei suddetti strumenti o dal ritiro di attività dal totale del pool di garanzie.

Nel caso in cui la controparte abbia fornito informazioni non corrette circa l’importo di un’attività conferita in garanzia (ad esempio, informazioni non veritiere o non aggiornate relativamente al capitale residuo di un prestito), ovvero non abbia tempestivamente comunicato qualsivoglia variazione o rettifica dei dati relativi ai prestiti costituiti in garanzia (ad esempio rimborsi, anche non previsti o parziali, di capitale o variazioni nel merito di credito del debitore o del garante), la stessa è tenuta al pagamento di una p e n a l e calcolatasul valore delle garanzie oggetto delle informazioni non corrette o non comunicate tempestivamente, e non è concesso alcun periodo di grazia.

Una penale fissa di 500 euro viene applicata se dai calcoli risulta un ammontare inferiore a 500 euro. Non viene applicata alcuna p e n a l e nel caso in cui la controparte provveda a sanare l’infrazione entro il periodo di grazia, ove previsto.

V.1.1. Penali per i mancati rimborsi di somme anticipate dalla Banca per attività idonee con flussi di cassa negativi

La Banca d’Italia – ai sensi dell’art. 19, comma 6, del “Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento” – impone p e n a l i alle controparti nei casi di mancato recupero delle somme di denaro anticipate dalla Banca per il pagamento dei flussi di cassa negativi derivanti da attività idonee negoziabili da esse costituite in garanzia. Tali penali sono calcolate come di seguito specificato.

Per il primo inadempimento, la penale corrisponde alla somma di denaro dovuta dalla controparte maggiorata di un interesse pari al tasso di rifinanziamento marginale in vigore al momento dell’inadempimento, aumentato di 5 punti percentuali, a far data dal primo giorno di inadempimento. Per ulteriori inadempimenti intervenuti nei dodici mesi successivi al primo, la penale è pari all’importo sopra indicato (somma di denaro dovuta dalla controparte maggiorata in base al tasso indicato), aumentato di ulteriori 2,5 punti percentuali per ogni violazione, a far data dal primo giorno di inadempimento.

Una penale fissa di 500 euro viene applicata se dai calcoli risulta un ammontare inferiore a 500 euro. Non viene applicata alcuna sanzione pecuniaria nel caso in cui la controparte provveda a sanare l’infrazione entro il periododi grazia, ove previsto.

V.2 Sospensione a fini sanzionatori in caso di inosservanza di alcune regole operative

In aggiunta alle p e n a l i di cui al precedente paragrafo V.1. notificate alla controparte, nel caso di terza violazione della stessa specie e per violazioni successive che avvengano entro un arco temporale di 12 mesi, la Banca d’Italia sospende a tempo determinato la controparte dall’accesso alle operazioni di mercato aperto. La durata della sospensione è calcolata secondo le seguenti modalità:

casi a) e b) di cui al precedente paragrafo V.1:

  •   un mese, nel caso in cui l’importo non regolato (di garanzie o contante) non superi il

    40% dell’ammontare complessivo da consegnare alla Banca d’Italia;

  •   due mesi, nel caso in cui l’importo non regolato (di garanzie o contante) sia superiore al

40% dell’ammontare complessivo da regolare ma non superiore all’80% di quest’ultimo;

 tre mesi, nel caso in cui l’importo non regolato (di garanzie o contante) sia superiore all’80% dell’ammontare complessivo da regolare.

caso c) di cui al precedente paragrafo V.1:
 la controparte viene sospesa dalla successiva operazione di mercato aperto.

Infine, nei casi di particolare gravità, in relazione agli importi coinvolti, alla frequenza e alla durata degli inadempimenti, la Banca d’Italia può sospendere la controparte per tre mesi dalle operazioni di politica monetaria.

Al verificarsi di una o più delle situazioni precedenti, la Banca d’Italia comunica tempestivamente per iscritto la decisione assunta al destinatario.

Qualora la decisione assunta abbia effetto immediato, la Banca provvede ad informare il soggetto interessato anche per le vie brevi.

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